L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI E LA CAMERA MINORILE DI MILANO
ESPRIMONO
forte preoccupazione per l’esasperazione dei toni e la strenua polarizzazione tra pareri favorevoli e sfavorevoli che sia stampa sia opinione pubblica hanno recentemente espresso sui provvedimenti di volta in volta assunti dall’autorità giudiziaria specializzata sul c.d. “caso Levato”
OSSERVANO
che le normative sovranazionali, tra cui si ricorda la Convenzione sui diritti del fanciullo e le linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia child friendly (17.11.2010), così come il diritto interno prevedono l’adozione di ogni cautela nella esposizione mediatica delle questioni che riguardano persone minori di età; rammentano altresì le norme vincolanti per gli operatori dell'informazione di cui alla Carta di Treviso per una cultura dell'infanzia, che impongono il rigoroso anonimato del minore nonché di evitare forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori
INVITANO
a considerare la vicenda dal punto di vista e secondo l’interesse della persona minore coinvolta che il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni aveva il dovere, oltre che il potere, di tutelare e che lo stesso Tribunale ha valutato alla luce dei dati disponibili
RILEVANO
come l’approccio fino ad ora adottato dai vari commentatori che si sono espressi sul caso si sia spesso basato su constatazioni ed argomenti di natura emotiva e su confronti con casi del nostro passato giudiziale e mediatico, che non presentano elementi di analogia con quello al momento sottoposto all’autorità giudiziaria minorile
SOTTOLINEANO
la necessità di abbassare i toni di commento sulla vicenda e l’opportunità di rispettare tanto gli interessi dei genitori e delle loro famiglie, quanto quelli del neonato; interessi dei quali il Tribunale per i minorenni ha individuato il bilanciamento con i provvedimenti attualmente in vigore, ed assunti in attesa che il procedimento faccia il proprio corso, con tutte le garanzie difensive e di contraddittorio che il nostro sistema ben conosce ed applica quotidianamente, dovendo peraltro ricordare che la procedura di adottabilità avviata prevede per legge la presenza dell’avvocato del minore che vale a rappresentare gli interessi dello stesso come parte anche formale ed autonoma del giudizio - profilo processuale e giuridico, quest’ultimo, sottovalutato e persino dimenticato sia dalla stampa sia dai diversi commentatori
AUSPICANO
che l’eventuale ulteriore confronto sul caso si svolga con la necessaria serietà e competenza, ossia su un piano tecnico e nella conoscenza delle normative nonché tenendo a mente l’interesse di tutte le parti, primariamente quella del minore di età il cui futuro il Tribunale per i Minorenni, con la garanzia del carattere specializzato e della struttura multidisciplinare che per legge lo definiscono, ha il compito di tutelare.
Milano, 24 agosto 2015