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Segnalo innanzi tutto - anche per spiegare le ragioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 20 febbraio - che il significato politico dell’emendamento che vi ho mandato é di gran lunga superiore a ogni altra proposta che finora è stata formulata.

L’emendamento é stato infatti approvato dalla Commissione parlamentare (il 27 gennaio scorso) dopo una serie nutrita di audizioni, con l’intervento attivo dei relatori e del governo, che hanno riformulato un emendamento originariamente presentato dalla Presidente della Commissione.

(I lavori parlamentari possono essere consultati al sito http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2953&sede=&tipo=)

Pur rinviando all’assemblea straordinaria di tutti i soci per una più ampia illustrazione dell’emendamento (oltre che dell’attività svolta dal direttivo), cerco di delineare comunque sin d'ora gli aspetti fondamentali di questo emendamento.

Si prevede l’abolizione dei tribunali minorili e l’istituzione di "sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori” di due tipi diversi: 

a) le sezioni cd circondariali, cui sono attribuite le competenze che già in atto hanno i tribunali ordinari in materia di persona e di famiglia (comprese quelle del giudice tutelare, tranne che per i minori stranieri non accompagnati e la ratifica degli affidi eterofamiliari consensuali), e in più l’autorizzazione a contrarre matrimonio e la rimozione dall'amministrazione. 

b) le sezioni cd distrettuali,  presenti solo nelle sedi degli attuali TM, alle quali (oltre alle competenze civili del corrispondente tribunale ordinario in materia di persona e di famiglia) sono attribuite anche tutte le competenze del tribunale per i minorenni (civili, penali e amministrative), alle quali si aggiungono i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati.

E’ inoltre specificato che:

* anche in pendenza dei procedimenti di separazione, la sezione distrettuale tratta comunque i procedimenti ex art.330 (mentre quelli di limitazione ex art.333 vengono trattati dalla sezione circondariale che si occupa di separazione)

* le sezioni distrettuali operano nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni

* i magistrati assegnati alle sezioni distrettuali vi esercitano le funzioni in via esclusiva (pur non essendo specificato se l’assegnazione viene fatta in via tabellare del Presidente del Tribunale ovvero per nomina del CSM, come avviene attualmente per le sezioni lavoro)

Con l’abolizione delle procure minorili, si prevede che in sede distrettuale le funzioni di pm siano esercitate da sostituti facenti parti del “gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori”, coordinati da un procuratore aggiunto, senza che però per tali pm sia prevista alcuna garanzia di esclusività nell’esercizio delle funzioni.

Sono dettati inoltre alcuni principi che favoriscono la specializzazione in Corte di Appello, nella direzione della esclusività delle funzioni, e alcuni principi processuali (riprendendo, per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, gli esiti del tavolo del processo che abbiamo promosso).

Dott. Francesco Micela
Presidente dell'Ass. Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia


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