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Il ddl delega al governo per  l'efficienza del processo civile ha invece questo effetto. Pur avendo un approccio dichiaratamente limitato al campo processuale civile, esso in realtà incide profondamente sugli aspetti ordinamentali del sistema di protezione giudiziaria dei soggetti minori di età, scardinadolo senza alcuna visione di insieme e senza tener conto delle ripercussioni sui sistemi che con quello devono interagre. Trascura l'esigenza di urgenti interventi sostanziali in campo penale amministrativo e penitenziario minorile; dimentica il ruolo delle Regioni e le competenze funzionali attribuite loro dall'art. 117 Cost.;  riduce il ruolo dei servizi sociali a quello di meri ausiliari del giudice; affida imprudentemente alla discrezionalità del presidente capo del tribunale la designazione del presidente della sezione specializzata; lascia immutato il pletorico collegio a quattro giudici in primo grado e a cinque in appello; sopprime l'importante figura del pubblico ministero minorile specializzato, dimenticando i poteri a questo attribuiti dalla legge n. 149 del 2001 in materia di segnalazione di abbandono e di raccordo con i servizi sociali territoriali.

L'obiettivo  di riunire la materia delle persone, dei minori di età e della famiglia  davanti a un unico giudice viene così raggiunto a spese di gravi squilibri e di omissioni ingiustificate, che d'altra parte lasciano in vita pezzi consistenti del vecchio sistema di giustizia minorile  risalente agli anni Cinquanta, senza saper dire una sola parola nuova che tenga conto delle convenzioni e dichiarazini internazionali, delle nuove esigenze e dei diritti dei giovani d'oggi, del mutamento in atto dei modelli familiari. Il fatto stesso di vedere accomunate in un unico ddl la materia delle imprese e quella delle persone minori  di età lascia intuire la frettolosità e superficialità dell'approccio del governo a questo complesso settore.

Luigi Fadiga, Garante Infanzia e Adolescenza dell'Emilia Romagna


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