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Nei giorni scorsi la Sesta Commissione ha concluso i suoi lavori per la formulazione del parere sul disegno di legge n.2284/S avente ad oggetto la “delega al Governo per la soppressione del tribunale per i minorenni e dell’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni”.

Al plenum di mercoledì prossimo approderanno due proposte di parere che si allegano a questa e-mail. Una prima proposta (relatore cons. Morosini da p.13 a p.24 dell’allegato), votata dai cons.ri Morosini e Aprile. Una seconda proposta (relatore cons. Palamara da p.1 a p.13 all.), votata dai cons.ri Palamara e Forteleoni. Quanto ai componenti laici della commissione, il cons. Fanfani si è astenuto e la cons. Casellati era assente (per altri impegni istituzionali).

         Alla base della proposta votata dai cons.ri Morosini e Aprile c’è una convinzione. Che per l’effettiva attuazione dei diritti del minore l’ordinamento deve garantire alcune precondizioni. Primo: l’elevata specializzazione degli operatori. Secondo: un approccio multidisciplinare da parte degli stessi, al fine di procedere con una metodologia orientata alla unitaria considerazione delle complessità della personalità del minore nei vari contesti relazionali in cui si forma e si esprime.

         La proposta di parere ruota, quindi, attorno ai seguenti punti:

A) in una prospettiva di riforma di settore, in sintonia con le fonti sovranazionali, l’opzione principale è per la creazione di un Tribunale per “persone, famiglia e minori”, autonomo e su base distrettuale, con articolazioni territoriali, sul modello del Tribunale di Sorveglianza, che realizzino per quanto possibile il modello di giustizia di prossimità. Ad un Tribunale, non solo “per i minorenni”, dovrebbe fare riscontro una Procura della Repubblica parimenti autonoma, con analogo profilo distrettuale e, soprattutto,  attrezzata ad affrontare una sommatoria di competenze estese, rilevanti, e “affacciata” sulle novità del momento connesse ai fenomeni di immigrazione. Tale soluzione avrebbe anche il merito di superare i punti problematici dell’attuale assetto ordinamentale e processuale.      

B) La soluzione ordinamentale offerta dalla proposta di legge delega, approvata dalla Camera nel marzo scorso, attinente alla creazione di sezioni specializzate del tribunale ordinario (modello sezione lavoro) e a “gruppi specializzati” presso la procura ordinaria con soppressione del tribunale per i minorenni e della dirimpettaia procura, per come congegnata appare “non in sintonia” con le effettive necessità di un settore della giurisdizione assai peculiare. Le soluzioni proposte non sembrano, peraltro, in grado di risolvere quei problemi interpretativi che hanno provocato difficoltà di chiara ripartizione delle competenze tra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni, che, a seguito della novella, si riproporrebbe in identica maniera nei rapporti tra tribunale circondariale e tribunale distrettuale.

C) Volendo aderire ad una prospettiva condizionata dalle attuali criticità delle risorse disponibili evidenziata dal legislatore, apparirebbe più razionale e in sintonia con certe premesse culturali, il testo originario del d.d.l. n.2953 che conserva integralmente l’operatività del tribunale per i minorenni e della relativa procura nel settore civile e penale (nell’ambito del quale ricomprendeva opportunamente tutte le competenze sui minori stranieri non accompagnati). Quella proposta prevede l’istituzione presso i tribunali ordinari della sezione specializzata per la famiglia e la persona, cui sarebbero trasferite le competenze già devolute al tribunale ordinario in materia di stato, capacità delle persone, separazione, divorzio, figli nati fuori dal matrimonio, i procedimenti già di competenza del tutelare e quelli non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni che, contestualmente, veniva ridefinita al fine di superare i preesistenti dubbi interpretativi.

D) Le parti apprezzabili del disegno di legge votato alla Camera attengono: a) alla logistica per le attività delle sezioni specializzate distrettuali, che prevede ambienti separati, adeguati ai minori di età ed alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alla sezione; b) al potenziamento dell’ausilio  dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti; c) alla disciplina del rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione; d) al risalto per il potere-dovere di mediazione del giudice. 

E) Il punto dell’iniziativa legislativa, votata alla Camera, che desta le fortissime perplessità è senza dubbio l’abolizione della Procura della Repubblica specializzata nella materia dei diritti dei soggetti minorenni. Pare, infatti, largamente prevedibile che il trasferimento delle sue competenze alla Procura ordinaria finirebbe per realizzare una grave dissoluzione del bagaglio di enorme competenza ed esperienza di cui essa è oggi portatrice. Ciò per la ragione pratica che i magistrati addetti al settore non potrebbero, in ragione delle funzioni generaliste dell’ufficio di appartenenza, esservi destinati in via esclusiva. Del resto la norma di delega, si limita a prospettare la costituzione di gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori senza neppure imporne la specializzazione esclusiva. I magistrati che vi sono addetti, quindi, non potrebbero essere sottratti alle ulteriori incombenze connesse all’ufficio.

I Consiglieri di Area al CSM

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