Info: info@ubiminor.org  |  Segnalazioni: notizie@ubiminor.org  |  Proposte: redazione@ubiminor.org

 facebook iconinstagram iconyoutube icon

Roma, 15/10/2021
Prot. 103/U/IST/2021

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario DRAGHI
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO
Ministro della Giustizia Marta CARTABIA 
Ministra Pari opportunità e famiglia Elena BONETTI 
Commissione giustizia senato e camera
Ai capigruppo parlamentari
Al gruppo interparlamentare   minori (tramite on. Lattanzio e on. Siani)
Alla Dott.ssa Carla Garlatti –  Autorità Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza
Alla Dott.ssa Cristina Maggia – presidente AIMMF Alla dott.ssa Grazia Cesaro – UNCM
Al dott. Gianmario Gazzi - CNOAS
Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni, Loro Sedi
Alla Conferenza delle Regioni
All’Associazione Nazionale dei Comuni Italia

Riforma del processo civile:

disegno di legge “delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” - disegno di legge approvato con voto di fiducia dal Senato in data 21 settembre 21

Riteniamo che questa riforma non risponda all’obiettivo di migliorare la giustizia minorile a tutela dell’esigibilità dei diritti dei soggetti di minore età e delle loro famiglie.

Il disegno di legge sopra citato, prevede l’Istituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie.   

L’istituzione del Tribunale Unico per i minorenni, le persone e le famiglie è senza dubbio obiettivo unanime, invocato da molti: istituzioni, magistrati, servizi sociali, educatori, coordinamenti, associazioni, soggetti singoli che a diverso titolo operano nel superiore interesse dei bambini/e ragazzi/e e le loro famiglie. 

Non si tratta dunque di sostenere l’immodificabilità dell’attuale organizzazione del Tribunale per i minorenni stante l’indubbia necessità di ricomporre in un unico Organo l’intera materia afferente alla tutela e protezione del soggetto di minore età e delle famiglie.

La legge delega approvata dal Senato in data 21 settembre u.s., al di là di quanto impropriamente si potrebbe credere, non raggiunge l’obiettivo di riunificare la materia ma di fatto mantiene ancora frammentazione e una forzata separazione tra 

  • Competenze attribuite all’Organo circondariale (il tribunale Ordinario)
  • Competenze attribuite all’organo distrettuale (l’attuale Tribunale per i minorenni)

Senza raggiungere l’obiettivo dell’unificazione: Si tratta quindi di una riproposizione delle “sezioni speciali” presso le sedi dei Tribunali Ordinario e delle Corti d’Appello, proposta già avanzata in passato e mai approvata stante le considerazioni e valutazioni critiche nel merito da più parti avanzate.  

Quanto contenuto nella legge delega in merito al sistema ordinamentale della giustizia minorile non è condivisibile, impoverisce l’esercizio stesso delle funzioni della magistratura e non facilita l’accesso per i minorenni e le famiglie proprio perché non è esclusivamente la “vicinanza geografica” (garantita dalla sede circondariale) a costruire prossimità e ascolto  nei confronti dei bambini, dei ragazzi, delle persone in situazione di fragilità , vulnerabilità,  solitudine, abbandono, precarietà, disagio grave e molto altro.

 Questa riforma approvata con tempi celerissimi, in pochi giorni, senza rendere possibile alcuna discussione o confronto con i soggetti, le istituzioni, le funzioni coinvolte non tiene conto che si tratta di materia estremamente delicata e complessa che richiede pluralità di sguardi e di competenza e in tal senso dovevano essere previsti tempi congrui e tavoli di lavoro integrati.

 La riforma prevede che in sede circondariale e con giudice monocratico confluiscano tutte le procedure de potestate, quali i provvedimenti di valutazione della responsabilità genitoriale, le limitazioni o le decadenze dalla responsabilità genitoriale, gli allontanamenti, la decisione in merito all’affidamento familiare o all’accoglienza in comunità residenziale, oltre a mantenere la competenza attuale in merito a separazioni, divorzi ecc.

Appare evidente che questa riforma non migliora affatto il sistema sia sotto il profilo dei tempi (che si allungheranno sensibilmente tenuto conto che questa riforma non prevede risorse aggiuntive e è a “invarianza economico-finanziaria”!) né tanto meno sotto il profilo della complessità della decisione da assumere tenuto conto che in sede circondariale viene meno  sia la collegialità (il magistrato è da solo a prendere la decisione) sia l’interdisciplinarietà, quale garanzia di ricomposizione di diversi sguardi e competenze necessarie per comprendere  e assumere decisioni complesse  che incidono sulla vita dei bambini e ragazzi e sulle loro famiglie.  In tale contesto si assisterà a un ricorso ampio e generalizzato alle consulenze tecniche d’ufficio (CTU) con conseguenti pericolosi e incongrui allungamenti dei tempi delle decisioni nel superiore interesse del minorenne e della sua famiglia.

La collegialità e l’interdisciplinarietà – patrimonio di competenza dei tribunali per i minorenni – viene così dispersa senza alcuna ragione impoverendo nei fatti i processi di valutazione e di scelta del superiore interesse del minorenne e della sua famiglia. 

Ci preme sottolineare che i procedimenti di cui stiamo parlando non possono essere pensati esclusivamente con la regola del contraddittorio tipica delle battaglie legali. Si è chiamati a decidere il futuro di minorenni in situazioni gravi, vulnerabili, maltrattati.. che vanno protetti e tutelati e solo la collegialità e l’interdisciplinarietà possono essere garanzia per l’assunzione delle decisioni nel loro superiore interesse.

Inoltre, siamo molto preoccupati da quanto prevede la legge delega circa l’ascolto del minore, funzione riservata al solo giudice e non delegabile. 

Sappiamo quanto importante, delicata sia questa funzione. Sappiamo quante attenzioni vanno poste rispetto ai tempi dell’ascolto, ai luoghi dell’ascolto, al linguaggio; tutto questo sembra non garantito dall’organizzazione monocratica della funzione. Stiamo chiedendo al giudice monocratico di essere esperto in materia di ascolto (che non è un interrogatorio). Ci pare un impoverimento inammissibile e poco rispettoso del diritto all’ascolto competente del bambino e del ragazzo (pensiamo ad esempio ai bambini molto piccoli, ai bambini fortemente traumatizzati, che hanno tempi di comunicazione a volte lunghi…ascoltare questi bambini richiede competenza non solo giuridica).  

Alla sede distrettuale (l’attuale sede del tribunale per i minorenni) viene attribuita la funzione penale e le procedure di verifica/dichiarazione dello stato di abbandono e quindi della apertura e dichiarazione dell’adottabilità. In tale contesto permane la collegialità (due giudici togati due giudici onorari) ma anche in questo caso - e per l’assunzione di decisioni così importanti – i Giudici Onorari non avranno diritto di voto nell’organo collegiale assumendo esclusivamente la funzione di esperti.

La sopracitata frammentarietà e separatezza tra sezione circondariale e distrettuale, è acuita ulteriormente dal trasferimento di competenza tra sezione circondariale e distrettuale nei casi in cui i provvedimenti si modificano afferendo a sezioni diverse. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove un provvedimento di apertura di adottabilità (competenza sezione distrettuale) si chiude ma permane un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale il procedimento passa dalla sezione distrettuale (collegiale) alla sezione circondariale (monocratico) e viceversa.

E’ evidente che in tali contesti (peraltro non così rari) viene meno la presunta unitarietà del Tribunale unico e le persone (le famiglie, i bambini e i ragazzi) saranno “rimbalzate” da un organo all’altro con cambi di riferimenti e costretti – molte volte – a ricominciare da capo.   Non è certo un miglioramento delle procedure, non ci pare rispettoso delle persone e comporta un’inevitabile allungamento dei tempi stante il già ricordato obbligo di “invarianza economica”.

Peraltro siamo convinti  - condividendo quanto  affermato  dall’AIMMF - che  “nessun organo giudiziario dedicato ai minori e alle loro famiglie può funzionare senza un parallelo rinforzo delle strutture del welfare esteso ad ogni parte d’Italia con una potente iniezione dimezzi e risorse ad un comparto che negli anni è stato sempre più depauperato, trascurato, aggredito e al contrario costituisce la struttura portante e ineliminabile di ogni serio intervento di supporto e sostegno alle famiglie fragili”.

 

Non riteniamo che quanto contenuto nella legge delega raggiunga l’obiettivo dichiarato di miglioramento del sistema di protezione e tutela di tutti i bambini e ragazzi presenti a qualunque titolo sul territorio italiano. 

Pertanto chiediamo 

  • Che venga stralciata dalla legge delega la parte relativa alla giustizia minorile
  • Che venga allo scopo istituito un tavolo di confronto interdisciplinare e interistituzionale rappresentativo di tutti i soggetti pubblici e privati competenti e attivi nell’ambito e nelle azioni di tutela e protezione dei minori per qualsiasi atto venga assunto anche a seguito e in attuazione della presente legge delega, ivi compresi i decreti delegati

 

Documento sottoscritto da SOS Villaggi dei Bambini, CNCM, CNCA, Agevolando, CISMAI.

Firme 

CNCA - Presidente Nazionale Riccardo De Facci 

CNCA - Responsabile Area Accoglienza relazioni familiari, diritto al futuro bambini, adolescenti, giovani - Liviana Marelli

CNCM - Coordinamento nazionale comunità per minori - Gianni Fulvi   

CISMAI – Coordinamento italiano servizi contro il maltrattamento all’Infanzia - Giovanni Visci

SOS - Villaggi dei Bambini - Direttore Roberta Capella     

Associazione Agevolando - Federico Zullo

Loghi


Accetto i Termini e condizioni