In coincidenza con un ampio quadro di riforme connesso all’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Senato ha approvato in prima lettura il testo del disegno di legge delega che, introducendo rilevanti modifiche al processo civile, istituisce un Tribunale per le persone e la famiglia, con la definizione di un rito unico. Le novità, destinate a costruire un assetto ordinamentale e normativo evidentemente rilevante, hanno riscosso da molti un convinto ed entusiastico plauso. Tuttavia, non sono mancati i commentatori critici, dolenti per un’occasione utilizzata male e preoccupati per lo svilimento della concretezza propositiva dei giudizi di famiglia e la perdita di esperienze multidisciplinari. Qui propugno le idee dei secondi, e non me ne vogliano gli altri; che spero, per la verità, di convincere con le osservazioni che seguono. Va detto che i principi che reggono la riforma, e cioè l’istituzione del Tribunale della famiglia e la previsione di un rito unico, sono risultati che da decenni erano attesi da tutti gli operatori che si interessano dei diritti delle persone, per cui la loro affermazione positiva è senza dubbio considerevole, tanto da aver fatto contraddistinguere la riforma come “epocale”. Non è dunque in discussione il “se”, ma il “modo”, e se si contraddicono le nuove previsioni, non lo si fa con lo spirito retrivo di chi è attaccato all’esistente, perché piuttosto si vuole ammonire il legislatore a non incorrere in soluzioni peggiorative; le quali per alcuni aspetti, sono state indotte da pregiudizi erronei, sotto altri mancano di visione sistematica e complessivamente difettano di tempestività ed efficacia nella realizzazione dell’intervento giudiziario contro le situazioni di pregiudizio, introducendo aporie, salti logici, e formalismi che saranno causa di ritardi e di svilimento della funzione di recupero. Di più, l’impellente aspirazione di veder composta l’attuale dicotomia fra T.O. e T.M. che tante incertezze e ambiguità porta con sé, finisce per essere tradita sia quanto a realizzabilità della riforma, sia nella sostanziale riproduzione, anche a regime, di un doppio binario che diversifica situazioni simili, ripartendo, con criterio illogico, le materie di competenza.
- La costituzione del giudice
L’art, 24 del progetto di delega è interamente dedicato al nuovo “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, che viene distinto in due sezioni, una circondariale e un’altra distrettuale.
Questo assetto è di per sé bastevole a creare confusione. Il Ministero della Giustizia (e personalmente la Ministra della Giustizia nell’incontro che ha avuto con i Presidenti e i Procuratori dei Tribunali per i minorenni il 20 ottobre u.s.) ha più volte chiarito che la delega intende realizzare un modello organizzativo che attribuisca le competenze sui minori, le persone e la famiglia a un organo giudiziario autonomo. E tuttavia, la denominazione utilizzata ha fatto sostenere convintamente ad alcuni detrattori che si tratti soltanto di una redistribuzione degli affari all’interno degli Uffici giudiziari ordinari. Indubbiamente il Tribunale Unico diviso nella denominazione di “sezioni circondariali” e “sezioni distrettuali”, si presta a un’interpretazione riduttiva della portata della riforma.
A vantaggio del convincimento ministeriale valgono le seguenti considerazioni:
- Le sezioni circondariali e le sezioni distrettuali sono rispettivamente costituite presso le “sedi” di Tribunale e di Corte di Appello. La sede indica il luogo geografico e non l’ufficio: dunque le sezioni saranno costituite in ciascuna città sede di Tribunale e di Corte e non presso gli uffici di Tribunale e di Corte di Appello;
- Alla lettera g) viene attribuita al Presidente della Sezione Distrettuale la facoltà di “applicazione” di magistrati della sezione circondariale. Poiché l’organizzazione degli Uffici è attualmente impostata secondo il metodo tabellare attribuito alla responsabilità del Dirigente, il potere di “applicazione” suddetto potrà essere esercitato solo se il Presidente della Sezione distrettuale è “capo dell’ufficio”. D’altra parte un potere di “applicazione” così configurato sarebbe antinomico rispetto al potere di organizzazione tabellare del Presidente del Tribunale ordinario: avverrebbe cioè, ove mai si pensi che la sezione circondariale sia organica al T.O., che l’assegnazione dei giudici e la distribuzione degli affari delle altre sezioni del T.O. risulterebbe del tutto alterata e compromessa senza possibilità di riparo da parte di quel Presidente.
Non è comprensibile, però, quale sia stata la ragione della denominazione utilizzata, che sembra dovuta alla preoccupazione di incorrere nel divieto di cui all’art. 102 Cost.. Ma non c’è chi non veda come il timore sia eccessivo, per il solo fatto che la finalità della riforma, espressa dalla lettera a), è quella di “riorganizzare il funzionamento e le competenze del Tribunale per i minorenni”, di modo che la delega non istituisce un nuovo giudice speciale, ma adatta quello già esistente a una modifica ristretta alla sola ripartizione delle competenze.
Bene farebbe perciò il legislatore a chiarire anche semanticamente l’autonomia del nuovo Tribunale, ad evitare una delega ambigua che da un lato, rimetterebbe ai decreti delegati una scelta dirimente basata sull’opinabilità dell’indirizzo legislativo, sulle posizioni estemporanee dell’esecutivo e sulla forza persuasiva delle categorie, dall’altro esporrebbe, sì, il testo alla violazione delle regole costituzionali sulla specificità dei principi e dei criteri direttivi.
Ad ogni modo, la distinzione dell’istituendo Tribunale in sezioni comporta difficoltà attuative assolutamente rilevanti.
Sulla riforma, infatti, incombe la c.d. “invarianza di gettito” espressa dal divieto dell’aumento di organico. Ora, ai sensi dell’art. 46, ult. comma, dell’ordinamento giudiziario le sezioni circondariali dovrebbero essere composte da almeno 5 giudici (stessa disposizione è dettata dall’art. 54 per la sezione di Corte di Appello, ma non è imperativa), di modo che, allo stato delle cose, la previsione di una sezione circondariale del Tribunale delle persone dovrebbe attingere agli organici dei Tribunali ordinari. Nei Tribunali di piccole dimensioni ciò comporterebbe uno svuotamento sostanziale degli organici assegnati alle altre materie tenuto conto che per il Tribunale delle persone le competenze sono esclusive. Non di meno, il problema si porrebbe anche per i tribunali ordinari di maggiori dimensioni, sia pure in modo variamente proporzionale a seconda dell’organico complessivo.
Più opportunamente la delega potrebbe limitarsi a prevedere la riorganizzazione dei Tribunali per i minorenni “con distinta competenza distrettuale e circondariale”, riservando alle disposizioni successive, quelle sulla competenza appunto, una distribuzione legata all’affare e non alla istituzione del giudice.
- La ripartizione interna degli affari: dal distretto al circondario.
Si sa che il passaggio dalla competenza distrettuale del Tribunale per i minorenni a quella commista, per circondari e distretti, del Tribunale unico è teoricamente dipendente dal principio di prossimità. E’ anche vero, però, che i tribunali per i minorenni hanno fin qui assolto alle funzioni senza particolari preoccupazioni riferite al più largo bacino di utenza, e senza che questo abbia inciso sull’efficacia della tutela giudiziaria. Certo, il tribunale unico cumulerà gli affari minorili a quelli della famiglia, ma di fatto, come è previsto nella disciplina del rito unico, il principio di prossimità sarà utile soltanto a facilitare la partecipazione dei coniugi alle udienze, e in particolare a quella presidenziale e alle poche altre in cui sarà necessaria la loro comparizione personale. Il legislatore dunque, potrebbe ritenere ancora adeguata l’allocazione solo in sede distrettuale, e questo agevolerebbe la costituzione del Tribunale unico rendendolo compatibile con le ferree regole di bilancio. All’estero fanno così (per citare due grandi Paesi europei di civil law: in Francia è materia del Tribunal de grand Istance che ha sede nel Dipartimento, in Spagna dello Juzgados de Familla che ha sede provinciale). E mi sembra corretta un’osservazione, forse irriverente, ma veritiera: se la distanza non è un problema per il ricevimento nuziale, perché dovrebbe esserlo per quell’unica o per quelle altre poche udienze necessarie alla separazione?.
La posta in gioco è alta perché se le regole di bilancio sono irrinunciabili, si ha un bel dire che la riforma introduce una soluzione epocale; al contrario essa viene privata di fattibilità e così com’è, è destinata a rimanere nel cassetto: buona come proclama, ma senza speranza di realizzazione. Un’occasione persa.
Nello specifico poi delle competenze che la delega assegna alle due sezioni nel modo in cui vengono concepite, l’art. 24, alla lettera c), presenta almeno due errori di principio nella individuazione degli affari della sezione circondariale allorchè attribuisce a questa, a detrimento della organicità del sistema di tutela, i collocamenti di urgenza ex art. 403 c.c. e il complesso di interventi di cui al titolo I e Ibis della legge 184/1983.
Quanto alle prime disposizioni della legge 184 attribuite alla circondariale, si tratta di quelle norme che assolvono alla funzione di tutela mediante il collocamento del minore fuori famiglia. Qui il pregiudizio viene presupposto nella sua forma più grave. Non si ha riguardo cioè a pronunce che consumano il loro effetto in sé escludendo o limitando la responsabilità, ma servono all’accompagnamento del minore e della sua famiglia in un percorso che serva al sostegno nel recupero del disagio e nel contempo a garantire una progettualità di crescita adeguata ai bisogni. E’ questa l’azione che oggi il T.M. svolge in funzione proattiva, proponendosi come fattore di cambiamento dell’esistente nella misura in cui esso è pregiudizievole, e si prodiga alla ricerca di soluzioni che perseguano efficacemente l’interesse del minore. Misure come l’affidamento al servizio sociale, il collocamento, o l’affidamento intrafamiliare o eterofamiliare sono step conseguenziali, che in una valutazione complessiva si strutturano come antecedenti dell’adottabilità, per escludere situazioni di abbandono quando l’intervento riesce, o per confermarlo allorchè gli effetti propositivi non si realizzano. Dunque la materia della legge 184/1983 costituisce un unicum propositivo, la cui frammentazione nuoce all’unitarietà dell’intervento. Non di meno, il modello di tutela ex art. 403 c.c., come ridisegnato dall’art. 27 della delega, per le stesse ragioni, dovrebbe essere rimesso alla sezione distrettuale; in proposito, va notato come la nuova formulazione dell’art. 403 c.c., riconosca alla misura del collocamento d’urgenza un’efficacia invasiva che da un lato fa ritenere necessaria la collegialità della decisione e, dall’altra, è considerata in funzione propedeutica a misure di tutela esterne alla famiglia biologica (in questo senso l’ultimo comma della disposizione novellata fa conseguire al 403 c.c. l’applicazione delle norme sull’affidamento familiare).
- I giudici onorari minorili: un’esperienza controversa
Un’innovazione particolarmente apprezzata da molti commentatori è invece causa di disillusione e amarezza per i più diretti operatori minorili, con l’aggiunta del rammarico di non aver saputo fin qui veicolare l’utilità di mantenere un giudice minorile poliedrico, aperto alla multidisciplinarietà, che lo qualifichi per un’effettiva specializzazione. Questa pietra d’inciampo è la configurazione delle sezioni circondariali come giudici monocratici, trovandosi esclusi dal giudizio i giudici onorari che ora compongono il Tribunale per i minorenni (la cui partecipazione al collegio è limitata ai procedimenti penali, di sorveglianza e, nella materia civile, a quelli di adottabilità e adozione). Invero, la diffidenza verso i giudici onorari viene da lontano. Molto dipende dall’ampiezza della delega con la quale nel T.M. i giudici onorari sono impiegati, e che fa loro sovrintendere alla trattazione delle cause: si teme che essi svolgano l’attività istruttoria senza competenze appropriate per condurre il processo, e che la difesa tecnica possa essere travolta da approcci metagiuridici. C’è poi un diverso pensiero e cioè che la diversità di competenze dei giudici onorari, introducendo nella camera di consiglio conoscenze che travalicano il puro diritto, lasciano impedito alla difesa di confrontarsi con i loro apporti scientifici, che per diversità di preparazione, e per il luogo in cui vengono introdotti (la camera di consiglio) sono imprevedibili al momento della trattazione e discussione della causa e quindi possono declinarsi in soluzioni “a sorpresa”. Ora è evidente che i due piani non vanno confusi, perché una cosa è l’impiego dei giudici onorari nell’istruttoria, che può essere opportunamente ristretto nella casistica e nelle modalità, altra cosa e l’arricchimento conoscitivo che la pluralità e diversità di competenze permette di trasfondere nella decisione. C’è d’altra parte un vizio logico che va sfatato e cioè che l’interesse del minore venga tutelato più propriamente dal processo in sé, attraverso il rispetto dei diritti processuali e delle regole del contraddittorio in quanto tale, anziché dall’interpretazione dei bisogni che quella istruttoria fa emergere e dal modo con cui, attraverso la decisione, trovano una definizione. La trattazione del processo (e le regole che lo assistono) sono il mezzo, ma il fine è l’interesse del minore, la liberazione di lui dal pregiudizio, la riconciliazione fra diritti di genitori e figli che produca benessere. Rispetto a finalità di tal fatta, la possibilità di attingere a conoscenze che si affiancano a quelle giuridiche e le indirizzano con una visione multidisciplinare, migliorano l’espressione del giudizio, completandolo: lo rendono aderente alla realtà, concreto e attuabile, effettivamente produttivo dei risultati che la decisione vuole perseguire. D’altra parte, il diritto di difesa non si consuma in un’essenza predittiva della decisione, ma trova sfogo anche nel riscontro di una conseguenzialità fra dispositivo e motivazione, che dia contezza del percorso logico-giuridico (e qui pure psicologico-assistenziale) e permetta una ricostruzione a posteriori della complessità argomentativa del provvedimento, con la successiva possibilità di sottoporre a giudizio critico quella decisione attraverso il gravame. Non c’è chi non veda poi, come è disarmonica (e alla luce di tanto incomprensibile) la scelta della delega di perpetuare per le cause penali una composizione multidisciplinare con la partecipazione dei giudici onorari al collegio, ed escluderla per molte materie civili, nonostante che nell’un caso e nell’altro la decisione riguardi le fragilità del minore e della sua famiglia e si rivolga al recupero di un’adeguatezza personale e funzionale. Anzi nel processo minorile l’azione civile è sinergica a quella penale e la via d’uscita del minore dal circuito criminale è dipendente dal recupero di adeguatezza delle condizioni di crescita, di modo che la doppia faccia dell’intervento giudiziario avrebbe dovuto consigliare di mantenere un’uniforme formazione del collegio.
A questo proposito è utile ricordare che il Consiglio Superiore della Magistratura nel parere sulla riforma approvato con delibera del 15 settembre 2021 ha richiesto “la conservazione della collegialità nelle materie più sensibili e una più estesa utilizzazione del bagaglio professionale dei giudici onorari”. Lo stesso Consiglio Superiore ha poi avvertito come la disseminazione degli uffici del nuovo Tribunale unico, dalla sede distrettuale alle più numerose sedi circondariali, avrebbe richiesto un aumento di organico, di modo che la salvaguardia delle funzioni onorarie, che già afferiscono al bilancio dello Stato e quindi non richiedono aumenti di spesa, servirebbe ugualmente a facilitare l’attuazione della riforma a costo zero, senza particolare aggravio per i Tribunali ordinari.
- Quanta efficienza contro il pregiudizio?
Distinta dalla necessità di garantire la multidisciplinarietà con una composizione mista (togati e onorari) in tutte le materie in cui la decisione coinvolga diritti di minori, è discutibile anche la scelta di rimettere in sede circondariale tutta la materia della famiglia (con minori o senza) a un giudice monocratico. Non c’è dubbio che l’affievolimento della collegialità e la trasmigrazione verso modelli di concentrazione della pronuncia in capo a un solo soggetto della decisione, è una tendenza ormai consolidata dell’ordinamento. Di per sé non è una tendenza criticabile, fatta salva la considerazione che essa poggia più su ragioni di risparmio delle risorse, che di effettivo miglioramento del giudizio. Fin qui però erano stati lasciati salvi gli affari riguardanti le persone e la famiglia e il cambio di rotta che insegue la tendenza del giudice solo, non può che far discutere. Sul valore della collegialità della decisione si sono spesi fiumi di inchiostro e senza pretesa di ridurre le più autorevoli voci della dottrina ad una sintetica definizione, può senz’altro convenirsi che la decisione collegiale arricchisce il giudizio delle differenti posizioni dei decidenti, consentendo un’interazione funzionale alla valutazione del materiale istruttorio da diversi punti di vista, mediante prospettazioni differenti che inducono al ragionamento e all’approfondimento.
La collegialità, per questa via, è maggiormente garantista dell’attuazione dei diritti, per il contemperamento propositivo che ciascun giudice può apportare. La riduzione alla funzione monocratica è tanto meno coerente con i bisogni del processo minorile una volta che si è ritenuto di sopprimere, nella sezione circondariale, anche i giudici onorari; di modo che il decidente sarà da solo a gestire situazione complesse che avrebbero necessità di essere considerate non già con l’atteggiamento formalistico di un giudice regolatore del processo e asetticamente distributore dei torti e delle ragioni, quanto propositivamente rivolto alla soluzione concreta del caso con un’attività promozionale delle competenze e regolatrice delle azioni di recupero e di sostegno.
D’altra parte, la stessa legge delega, che disciplina il rito unico, prevede all’art. 23 lettera c), che il tribunale giudichi in composizione collegiale. Quindi davvero la delega appare distonica e contraddittoria, e non consente di ricondurre a una logica unitaria, l’dea che si deve avere del giudice delle persone e della famiglia. Appare infatti abbastanza inaccettabile come la logica di sistema ceda a soluzioni idealmente inconciliabili, a seconda che sia o meno istituito il Tribunale unico, lasciando che l’introduzione di questo faccia compiere il salto logico verso la monocraticità della decisione di primo grado.
Né questa è l’unica incongruenza delle delega, che anzi sono numerosi gli errori e le sviste, apportatori di disarmonie non recuperabili in sede di decreti delegati.
Cito rapidamente le dimenticanze sulle diverse competenze del Tribunale per i minorenni che non risultano trasferite al Tribunale unico. Mancano all’elenco le competenze “amministrative” e prima fra tutte quelle così denominate dagli artt. 25 e ss. del decreto legge n. 1404 del 1934, istitutivo del Tribunale per i minorenni; ovvero quelle altre che qua e là si trovano in normative speciali (come ad es. i procedimenti di autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia di stranieri familiari di minori che si trovano nel territorio nazionale, di cui all’art. 31 dlgs. n. 286/98, oppure l’autorizzazione ex art. 28 della legge n. 184 del 1983 per l’accesso alle origini dei soggetti adottati.
Più significativamente, la lett. c) attribuendo alla sezione circondariale le materie che riguardano “la famiglia, l’unione civile, le convivenze” adotta una formulazione abbastanza ampia e generica, e tuttavia riferibile a diritti confliggenti, di modo che potrebbe ravvedersi successivamente una carenza di delega nella mancata indicazione specifica dei c.d. ordini di protezione, che è materia dissimile dall’accertamento di diritti contrapposti e configura una sanzione civile nei confronti dell’abusante.
Se poi si guarda a come è costruito il rito unico dall’art. 23, esso appare unicamente concepito nell’ottica del conflitto fra i genitori, mentre si attaglia con difficoltà alle esigenze di protezione connesse all’intervento proattivo e recuperatorio che ora svolge il T.M. verso le persone minorenni. Ne risultano una pluralità di scelte disarmoniche che incidono fortemente sull’efficacia della tutela; non di meno ricorrono errori di coordinamento e palesi sviste che meritano una rigorosa riconsiderazione e una correzione puntuale. Si trovano nei distinti passaggi tra le fasi del giudizio che la delega si preoccupa di definire in dettaglio, con l’effetto di trascurare malamente l’esigenza di tempestività ed effettività con cui deve essere soccorso il pregiudizio dei minori in difficoltà e delle vittime degli abusi.
Ecco una breve rassegna limitata a temi che maggiormente si prestano anche una rivisitazione di principio:
- la lett. b) si occupa dei c.d. ordini di protezione ex art. 342bis c.c., Il procedimento è condizionato dall’impostazione della delega che, attribuendo agli adulti la gestione del processo esalta l’iniziativa di parte, e riconduce a una specifica “richiesta” anche la materia del contrasto alla violenza. Benché l’ultimo periodo estenda l’adozione degli ordini di protezione al Tribunale per i minorenni, manca un coordinamento con la successiva lettera e), perché le azioni ex art. 342bis c.c. non sono comprese fra quelle proponibili dal P.M.. E’ evidente l’aporia e con essa il grave vulnus alla difesa dei minori dagli abusi familiari in tutti i casi in cui ci sia connivenza degli esercenti la responsabilità. La facoltà del P.M. di ricorrere ex art. 330 c.c., che venga utilizzata per raggiungere indirettamente un risultato di protezione, non è sufficiente, sia per la specificità delle misure previste dall’art. 342bis e ter (anche in termini patrimoniali) sia perché non potrebbe comunque riferirsi al convivente che non sia genitore del minore.
- la lett. b) e la lett. c) hanno poi in comune il tema dell’ascolto del minore. E’ previsto che il giudice provveda personalmente ad accertarsi delle cause che determinano il rifiuto del minore a incontrare uno dei due genitori. La proposizione appare velleitaria e potenzialmente foriera di ulteriori danni psicologici. Essa corrisponde al principio ripetuto nella lettera c) che riserva al giudice “togato” l’ascolto dei minorenni. Nell’un caso e nell’altro la delega è frutto di un’impostazione culturale che mortifica la persona minorenne e l’esercizio dei suoi diritti. L’approccio è adultocentrico e l’”ascolto” viene infatti considerato come atto processuale con finalità probatoria. La delega contraddice i traguardi della riforma del 2012, che inserendo l’ascolto del minore fra i diritti della sua persona, all’art. 315bis c.c., ne ha riconosciuto il carattere sostanziale (e non processuale). Il minore deve essere ascoltato per quello che egli ha da dire nel suo interesse, e non perché serve a sostenere le domande delle parti in un processo (effetto che più propriamente deve essere rassegnato alla testimonianza). Non a caso si utilizza il termine “ascolto”, che vale a esprimere il diritto della persona minore di età di introdurre la propria opinione sulle vicende che lo riguardano, esattamente in linea con la normativa internazionale (e cioè l’art. 12 della convenzione di New York del 1989, e l’art. 6 della convenzione di Strasburgo del 1996): quindi un ascolto destinato a fare emergere i bisogni non a ripartire torti e ragioni fra contendenti processuali. Riportato a questa funzione primigenia ed essenziale, non è comprensibile la scelta della delega di una riserva “giudiziaria” per di più rimessa a un giudicante che ha una specializzazione esclusivamente giuridica, laddove l’ascolto è funzionale alla comprensione, alla accoglienza, al sostegno, al recupero. Si intende bene come in nome di un utilizzo delle parole del minore in chiave accusatoria o assolutoria di uno dei genitori, lo si trascini all’interno del conflitto, trasformando lo strumento diretto all’esaltazione della posizione di lui come persona, in un’occasione per reprimere lo spontaneo affidamento all’autorità che lo deve soccorrere ed esporlo a conflitti di lealtà, a una cruda rivisitazione dei vissuti, a una binaria affermazione processuale (si/no, vero/falso). A maggior ragione dissonante con la complessità dell’ascolto è la personalizzazione dell’ascolto in capo al giudice nel caso di abusi familiari, allorché la discussione si espone alla riemersione di traumi che vanno trattati con prudenza in contesti lontani dalle aule giudiziarie.
- la e) conferma l’intervento necessario del P.M.. La delega sembra aver perso l’occasione di una più corretta definizione della natura e dei poteri che qualificano l’intervento del P.M., non affrontando il tema molto discusso del suo ruolo ambiguo, che lo distingue dall’essere una parte del giudizio con poteri di iniziativa anche istruttoria. Certo, la possibilità di nomina di un curatore del minore, intende attribuire a costui la difesa più diretta del soggetto processuale debole, ma la nullità per la mancata nomina del curatore è rimessa all’impugnazione degli adulti (che potrebbero essere controinteressati alla scomoda presenza di un terzo), mentre una valorizzazione della parte pubblica assicurerebbe una tutela delle ragioni del minore in qualunque circostanza, e anche per differenza rispetto alle posizioni assunte dallo stesso curatore (ove nominato) nel processo. La marginalità persistente del P.M. è peraltro confermata dalla successiva lett. f) che non prevede la notifica dell’atto introduttivo al P.M. L’intervento della parte pubblica continua in questo modo a essere confinato spazialmente e qualitativamente in una dimensione di “convitato di pietra”, con annessa superficialità d’esame, e non poche difficoltà pratiche. Il raccordo informatico del P.M. ordinario grazie alla funzione consolle ora estesa a quell’ufficio, a parte alcune difficoltà di sistema che andranno superate per la sua funzionalità ottimale, non riguarda invece il P.M. minorile, che resta privo della conoscenza autonoma, immediata e completa degli atti di parte.
- La lett. f) disciplina il contenuto del ricorso. All’evidenza è un previsione che si riferisce essenzialmente ai conflitti familiari e andrà adattata ai ricorsi con finalità diverse e particolarmente a quelli de responsabilitate, specie se su iniziativa del P.M.. Al di là dell’imprecisione terminologica (“parte convenuta” che tradizionalmente corrisponde alla vocatio in ius della citazione, laddove trattandosi di ricorso sarebbe stata più esatta la definizione di “parte resistente”), la previsione della possibilità conferita al giudice relatore “di assumere provvedimenti di urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio” costituisce una regressione gravissima nella realizzazione di interventi immediati di tutela. La successione procedimentale (particolarmente nei ricorsi de responsabilitate promossi dal P.M. minorile) consente attualmente al Presidente del Tribunale per i minorenni all’atto stesso dell’assegnazione, di emettere provvedimenti immediati e urgenti. Il T.M. è presidiato giornalmente da un giudice e in casi gravissimi adotta misure ad horas, di modo che lo spostamento esplicito del potere di emettere provvedimenti urgenti inaudita altera parte in capo al solo relatore, avrà l’effetto di negare la tutela nell’immediatezza con cui si manifesta il bisogno, proprio nei casi in cui maggiore è l’esposizione al pregiudizio. Paradossalmente quello che può fare un’autorità amministrativa ex art. 403 c.c., viene ad essere negato al Presidente del Tribunale per i minorenni.
- nella lett g) la delega lascia intendere la possibilità che il giudice introduca una limitazione surrettizia della responsabilità di uno dei due genitori, consentendo che non tutto ciò che riguarda la vita del figlio debba o possa essere condiviso accrescendo il potere dell’affidatario attraverso un obbligo di comunicazione limitato. Apparentemente la norma sembra raggiungere un effetto opposto alla sua proposizione: al genitore non affidatario, che pur non è limitato nella sua responsabilità, è riconosciuto un diritto di comunicazione limitato ai soli fatti obbligatori individuati dal giudice. L’affidamento viene a caratterizzarsi così come superesclusivo.
- con la lett. l) la delega riproducendo il modello tradizionale dell’udienza di comparizione dei coniugi nei processi di separazione, lo estende a tutti i giudizi interessati dal rito unico e per tutti ripropone l’esperimento di un tentativo di conciliazione affidato al Presidente. Il tentativo di conciliazione, già ampiamente criticato come retaggio paternalistico ispirato alla sacralità del vincolo coniugale, è nelle prassi di udienza, confinato alle formalità delle prime righe del verbale, Certo si è che, rispetto al difficile e lungo lavoro di ricomposizione della crisi per la quale sono necessari approfondimenti specialistici e una terapia di coppia dilatata a comprendere le ragioni della frattura, inducendo a una rielaborazione dei vissuti e a una critica agli agiti rispettivi, ben poco può chiedersi al giudice in una seduta di udienza. La delega, dunque, anche in questa parte è velleitaria e inadeguata. E’ all’evidenza errata, poi, con riguardo ai procedimenti de responsabilitate, a cui pure il rito unico viene esteso, afferendo a condotte disregolate e, al limite, illecite. Non di meno l’obbligatorietà della comparizione delle parti, con la previsione di sanzioni per la mancata comparizione, è davvero ultronea rispetto ai giudizi de responsabilitate quando la parte da dichiarare decaduta è spesso assente da tempo, a volte irreperibile, e quasi sempre priva di mezzi aggredibili dalla parte vittoriosa. Di modo che l’obbligo di comparizione finalizzato al tentativo di conciliazione appare ridondante e inutilmente foriero di appesantimento e allungamento dei tempi di definizione.
E a seguire più in sintesi:
- nella lettera m) l’attribuzione al “presidente” di emettere i provvedimenti provvisori, sentite le parti, è configurata sul modello dell’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nelle separazioni e divorzi, mentre negli altri giudizi di famiglia e minorile, il processo è già nella fase di trattazione da parte del giudice relatore, quindi la norma impropriamente obbliga a ricondurre la causa alla valutazione presidenziale;
- nella lettera n) la pronuncia dei provvedimenti urgenti da parte del giudice è collegata al “rifiuto di una delle parti a esperire la mediazione familiare”, laddove per sua essenza, la mediazione è atto consapevole e volontario;
- nella lettera r) il potere del giudice di formulare una “proposta” di piano genitoriale, sposta in una dimensione pattizia l’intervento necessariamente dispositivo della pronuncia del giudice;
- nella lettera dd) la nomina del curatore viene rimessa ancora a una valutazione caso per caso in luogo della generalizzata previsione di una partecipazione attiva della “voce” del minore come ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Mi viene da dire che la riforma assomiglia a “uno specchio rotto”, secondo una suggestiva espressione che rubo a una collega siciliana: l’immagine si riflette frammentata e il vetro a pezzetti può solo ferire.
Dott. Riccardo Greco
Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari
Articolo pubblicato da La Magistratura