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Il Cismai esprime viva preoccupazione per le proposte contenute nel DDL 735 presentato dal senatore Simone Pillon, che riguarda le norme in materia di affido condiviso nei casi di separazione coniugale.

In tutta la sua impostazione, infatti, il DDL appare fortemente orientato a tutelare gli interessi degli adulti a discapito di quelli dei bambini.

In particolare il Cismai segnala la criticità di alcuni punti:

ART. 7 punto 2: “I genitori di prole minorenni che vogliano separarsi devono -a pena di improcedibilità- iniziare un percorso di mediazione familiare…” Pur consapevole dell’utilità della mediazione familiare in alcune situazioni, il Cismai insieme alla Comunità Scientifica riconosce la sua totale inapplicabilità nei casi di alta conflittualità tra le parti e nei casi di violenza domestica (come da art. 48 punto 1 della Convenzione di Instanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013, che ne vieta l’utilizzo nei casi di violenza)

ART.11 punto 2 sul “…diritto del figlio di trascorrere con i genitori tempi paritetici o equipollenti… in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti”

L’articolo sembra rivolto ad assicurare il rispetto dei diritti di entrambi i genitori in nome del principio della bigenitorialità, attribuendo però a questo concetto un valore concreto, traducibile in azioni, quali la divisione a metà del tempo e la doppia residenza dei figli. Il Cismai ritiene che questa interpretazione del concetto di bigenitorialità, leda fortemente il diritto dei minori alla stabilità, alla continuità, ed alla protezione, per quanto possibile, dalle scissioni e dalle lacerazioni che inevitabilmente le separazioni portano nella vita delle famiglie. Questo articolo teorizza la possibilità applicativa della divisione a metà di un figlio, ma questo significa considerare i minori alla stregua di beni materiali. Appare molto grave che a teorizzare questa divisione sia proprio lo Stato che dovrebbe invece essere il primo garante della loro protezione.

Il Cismai ritiene che il concetto di bigenitorialità riguardi l’impegno e la responsabilità che entrambi i genitori continuano a mantenere nei confronti dei figli dopo la separazione coniugale, e non abbia a che fare con il tempo materiale che ogni genitore passa con i figli, ma con il grado di assunzione di responsabilità nei confronti della loro crescita.

Il Cismai esprime altresì viva preoccupazione riguardo l’ART. 17 del DDL che fa riferimento a quelle situazioni in cui il figlio manifesta il rifiuto di vedere un genitore, e prevede in ogni caso sanzioni all’altro genitore. Pur sapendo che situazioni di manipolazione dei minori da parte di un genitore esistono, appare altamente lesivo dei

diritti del minore supporre che il suo rifiuto di incontrare un genitore sia comunque da imputare al condizionamento dell’altro, non considerando invece il diritto del minore di rifiutarsi di mantenere un rapporto con un genitore che sia in vario modo inadeguato sul piano genitoriale o che lo abbia esposto a situazioni di violenza domestica. Il tema dell’alienazione parentale è scientificamente controverso ed ogni specifica situazione va valutata attentamente da professionisti esperti. Il rifiuto di un bambino di frequentare il proprio genitore ha sempre delle ragioni psicologiche e relazionali che richiedono attenzione e competenza clinica per essere correttamente decodificate. Le situazioni  sono spesso complesse e non si risolvono con letture semplificate,  ma il figlio ha diritto a che vengano capiti i motivi del suo rifiuto ed eventualmente curate le relazioni disfunzionali alla base di questo.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il Cismai ritiene quindi che la trasformazione in Legge del citato DDL segnerebbe un pericoloso passo indietro nel percorso di tutela dei minori e di rispetto dei loro diritti.

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