Le ragioni della scelta della proroga
La decisione, adottata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del giorno 3 luglio 2024, di prorogare di dodici mesi l'entrata in vigore della parte cd. ordinamentale della Riforma del Tribunale unico rappresenta in realtà l'unica opzione concretamente praticabile per evitare che le numerose carenze che hanno segnato sin dalla sua nascita il progetto di Riforma determinino il fallimento completo della sua attuazione e, con questo, la paralisi di un settore della giurisdizione essenziale per la tutela dei diritti fondamentali della persona e la protezione dei minorenni.
Molte delle carenze hanno una comune origine, quella derivante dalla clausola di invarianza finanziaria e dalla mancata previsione di un incremento dell'organico: è stata solo un'illusione del legislatore della legge delega 26 novembre 2021 n.206 immaginare una Riforma tanto impegnativa senza una valutazione preventiva di fattibilità organizzativa e senza deliberare alcun investimento in risorse umane e tecniche.
La necessità di investire e riprogrammare
Per questa ragione una proroga dell'attuazione, per altro di soli dodici mesi, in assenza di investimenti volti a colmare le lacune da tempo ampiamente evidenti, avrà come unico risultato quello di dilazionare le carenze e aggravarne gli effetti: ampliamento delle piante organiche delle Procure e dei Tribunali, per quanto riguarda sia i magistrati che il personale amministrativo, superamento della mancata previsione di personale per l'ufficio del processo, dotazione ed effettiva implementazione dei sistemi informativi, reperimento delle soluzioni logistiche idonee, costituiscono altrettante precondizioni per l'attuazione della Riforma, senza le quali ogni rinvio è destinato solo a differirne nel tempo il fallimento.
Gli effetti dell'attuazione della parte cd. processuale
Sono trascorsi ormai sedici mesi dall'attuazione della parte cd. processuale della Riforma: le nuove disposizioni hanno introdotto nuovi istituti e forme processuali. Hanno in buona misura modificato le forme del processo e, con queste, le modalità e le priorità del lavoro di magistrati ed avvocati, aumentando i carichi di lavoro soprattutto per l'accresciuta incidenza dei provvedimenti connotati da urgenza e di quelli che comportano gli allontanamenti dei minorenni in condizioni di rischio.
L'assenza di un sistema informatico e statistico pienamente funzionante e aggiornato non consente ora di misurare l'entità degli effetti di queste modifiche, poiché gli ultimi dati ufficiali disponibili risalgono ormai ad un anno fa. E' in ogni caso certo che nell'ultimo anno è aumentato il numero e la durata dei procedimenti pendenti ordinari, perché non proposti in forma urgente. Si tratta di un dato preoccupante perché nella materia civile della tutela dei minori ogni procedimento richiede di essere trattato con prontezza; una tendenza destinata, in assenza di correttivi, ad accrescersi nel periodo della proroga.
L'impegno dell'Aimmf e la necessità di modifiche della legge delega
Con riferimento a tutte le questioni indicate, confermiamo la nostra disponibilità ad approfondire la conoscenza degli effetti delle modifiche in atto e a collaborare nell'individuazione di soluzioni, puntuali e attuabili, per superare le criticità riscontrate e assicurare il buon funzionamento della nuova struttura giudiziaria.
In ogni caso, a nostro giudizio alcune criticità derivano da scelte non condivisibili che riguardano l'intero impianto della Riforma, che si traducono in un arretramento nel sistema delle tutele predisposte a vantaggio dei minorenni: l'abolizione della collegialità nelle decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale, affidate ad un giudice solo, la mancanza della necessaria specializzazione dei magistrati del settore, richiesta dalla legge delega e ripetutamente disattesa dalla normazione successiva, l'estromissione dei giudici onorari, esperti in scienze umane, dai collegi civili che trattano i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, costituiscono altrettanti errori nell 'impianto della legge delega che occorre correggere.
Roma, 5 luglio 2024
Il Segretario Generale Il Presidente
Annam •a Casaburi Claudio Cottatellucci