La famiglia è il cuore del mondo affettivo, qui si sviluppano relazioni di reciprocità e di dono che aiutano a proteggere l’individuo, rassicurandolo rispetto alle necessità materiali, in una prospettiva di futuro.
Ogni componente della famiglia è responsabile del benessere degli altri ed è influenzato nel suo benessere, o malessere, dall’appartenere a un gruppo che opera in modo funzionale o disfunzionale.
La famiglia, vista come “seminarium civitatis”, è l’istituzione che crea le fondamenta per l’evoluzione economica e valoriale della società: se le famiglie sono funzionali nella trasmissione e nella creazione di capitale materiale, spirituale e culturale, le future generazioni saranno ricche di beni materiali, spirituali e culturali.
Un elemento che influenza la famiglia è la dimensione lavorativa dei genitori, in quanto l’individuo armonizza le sue risorse economiche (retributive, di tutela e di welfare) e di tempo (libero, di lavoro e di cura) con gli altri membri del nucleo.
Le regolazione dei rapporti di lavoro nel nostro Paese è stata oggetto di importanti riforme atte a dare soddisfazione ad una necessità del tessuto economico: il bisogno di strumenti contrattuali atti a rendere flessibile l’organizzazione del personale al fine di orientare, con minori costi, la produzione di beni e servizi rispetto alle esigenze mutevoli della domanda di mercato.
Si rende, quindi, necessaria una riflessione rispetto alle conseguenze sociali della “flessibilizzazione” del mercato del lavoro: i mutamenti economici e normativi si riversano inevitabilmente nelle vite reali delle persone, cambiandone i tratti.
Il differente trattamento dei lavoratori atipici include anche gli istituti a tutela della maternità.
Questo studio avanza l’ipotesi che il contratto di assunzione dei genitori possa influenzare lo sviluppo linguistico del bambino che nasce all’interno della famiglia, in quanto tale relazione viene mediata dalla possibilità effettiva di utilizzo da parte dei genitori degli istituti posti a tutela della maternità (quali i permessi di allattamento), in modo formalmente eguale per ogni contratto di lavoro subordinato, ovvero in modo già normativamente diverso per alcuni contratti di lavoro parasubordinato.
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