L’Associazione Italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
Sul Disegno di legge n.1580 recentemente presentato alla Camera dei Deputati dall’onorevole Cantalamessa e da altri parlamentari con cui si propone la modifica del DPR 448/88 codice del processo penale minorile introducendo l’abbassamento dell’età imputabile da 14 a 12 anni nonché l’eccezione alla regola della diminuzione di pena nel caso del reato di associazione mafiosa commesso dai minorenni
rileva
che i presupposti su cui poggiano le considerazioni dei proponenti la modifica legislativa non trovano riscontro nei dati a disposizione del Ministero della Giustizia e in quelli risultanti dal confronto con gli altri Paesi europei, dall’esame dei quali emerge una situazione della giustizia penale minorile italiana stabile quanto ai numeri, se non in calo , e in ogni caso di gran lunga meno allarmante di quella relativa a sistemi giudiziari che hanno da tempo fissato un’età per la punibilità penale molto precoce come il Regno Unito, la Francia, gli USA, l’Olanda
evidenzia
come l’enfatizzazione mediatica di determinate situazioni riconducibili alla locuzione di “baby gang” abbia comportato una presunta percezione di insicurezza che non ha evidenze nei fatti, dal momento che le vicende riportate dai media sono da ricondurre a situazioni territorialmente circoscritte e molto particolari
ricorda
che in ordine a tali situazioni il CSM è intervenuto con un’analisi approfondita espressa nella delibera del 31 ottobre 2017 “per la tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata “ da cui si evince il valore e la qualità del nostro processo penale minorile, ritenuto un modello sul piano europeo e internazionale , e dell’intero sistema di Giustizia Minorile modulato sulle Linee Guida del Consiglio d’Europa del 2010,
ribadisce
la presenza nel nostro sistema della possibilità di un intervento, anche assai afflittivo, da parte dell’Autorità Giudiziaria nei confronti del minore infra-quattordicenne deviante nell’ambito di procedure amministrative o civili con le quali possono essere adottate incisive misure di contenimento della condotta fino al collocamento in una comunità 2 sulla base, tuttavia, di ragionevoli e funzionali finalità di accompagnamento educativo e di percorsi di sostegno e di diversione da ambienti marginali e di criminalità
ritiene
che non sia per nulla produttivo di benessere sociale un ampliamento dell’azione penale nei confronti di soggetti fortemente immaturi e, di fatto, gravemente deprivati nel percorso di crescita
ribadisce
con forza la necessità che lo Stato garantisca a tutti i soggetti di età minore in condizioni di disagio, devianti o meno, non già punizioni bensì risorse ambientali, scolastiche, educative, tese al recupero psicologico, al sostegno pedagogico alle famiglie, al rinforzamento dei percorsi di inclusione e integrazione, al reperimento di alternative esistenziali per il minore privo di un valido contesto familiare e sociale, che siano omogenee su tutto il territorio nazionale, condizioni senza le quali nessuna sanzione potrà avere alcuna efficacia
propone
per il trattamento più specifico delle violazioni degli infra-quattordicenni e non solo, l’obbligatorietà di interventi di mediazione penale , scolastica, di comunità, nel corso dei quali siano coinvolte anche le famiglie, con un ritorno di “educazione al rispetto” per i minori ma anche per gli adulti di riferimento
esprime
quindi parere fermamente negativo in ordine al disegno di legge n.1580.
Roma 18.2.2019
Il Segretario generale Il Presidente
Susanna Galli Maria Francesca Pricoco