Non convince e desta viva preoccupazione lo schema del disegno delega al Governo recante disposizioni per istituire presso tutte le sedi di tribunale le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014, per più di una ragione:
- non assicura effettivamente la specializzazione dell'organo giudiziario;
- contrasta con gli indirizzi ripetutamente formulati dagli organismi internazionali in tema di giustizia minorile laddove determina una frattura inedita tra la funzione civile e quella penale;
- propone un modello organizzativo che, anche per la separazione tra funzione civile e penale, risulterebbe alla prova dei fatti diseconomico nell'impiego delle risorse;
- esclude la composizione multidisciplinare degli organi giudicanti relegando il ruolo dei giudici onorari a compiti incerti e residuali;
- non affronta in modo concreto la disciplina del processo minorile e di quello di famiglia.
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L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
ESPRIME
forte preoccupazione per la proposta di istituzione presso tutte le sedi di Tribunale di sezioni specializzate per la famiglia e la persona come formulata nello schema del disegno di legge delega al Governo approvato nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014
OSSERVA
che in forza delle normative sovranazionali, tra cui si ricorda la Convenzione sui diritti del fanciullo così come le linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia child friendly (17.11.2010), la giurisdizione delle relazioni richiede l’affermazione di principi ad essa connaturati ed irrinunciabili di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarietà, prossimità, formazione.
RILEVA
la contraddittorietà della relazione illustrativa allo schema di disegno di legge delega laddove (a pag.5) si indica come “inevitabile … l’utilizzazione dei giudici onorari esperti” mentre nel testo di legge, art. 2 lett. e), si fa riferimento “all’ausilio di tecnici specializzati” che evidentemente così definiti non sono giudici e non fanno parte dell’Ufficio (cfr., art. 68 c.p.c.).
SOTTOLINEA
che non può rinunciarsi all’unità della competenza (civile, penale e amministrativa), con il mantenimento del processo penale minorile come oggi strutturato ossia con gli strumenti e le risorse del Dipartimento di Giustizia Minorile in funzione innanzitutto preventiva e socializzante, oltre che educativa e riabilitativa.
RAMMENTA ALTRESI’
che anche il rapporto CRC n. 7, avente come finalità il monitoraggio dell’attuazione nel nostro paese dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e frutto del lavoro comune di 87 associazioni del settore, ha nuovamente raccomandato al Parlamento “di attuare una legislazione organica in materia di famiglia e minori prevedendo un unico organo giudicante e mantenendo la specificità della cultura minorile”.
CONCLUDE
che non si può condividere la proposta volta all’istituzione di sezioni specializzate presso ogni tribunale circondariale perché non garantisce la piena tutela della persona minore di età, creando una frammentazione giudiziaria che comporta una grave dispersione di risorse e competenze, tendente oltretutto ad annullare qualsivoglia tentativo di specializzazione, soprattutto nelle realtà più ridotte.
AUSPICA
pertanto che il confronto sulle riforme prosegua tra le forze politiche e nelle più consone sedi parlamentari oltre che con il consulto degli operatori del settore per la definizione di un’Autorità unica effettivamente innovativa che, come già osservato in precedenza, possa integrare le migliori risorse e culture della giurisdizione ordinaria e di quella specializzata.
Milano, 20 settembre 2014
La Presidente
Avv. Paola Lovati